In riferimento alla deliberazione 117/2015/R/gas, Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. ha predisposto un proprio piano di acquisizione delle misure, accolto da parte dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in quanto coerente con i principi previsti dalla regolazione di cui alla deliberazione sopra indicata e con i relativi chiarimenti pubblicati in data 5 agosto e 23 ottobre 2015.
Il piano di acquisizione delle misure alternativo, presentato e accolto, prevede:
• per i PDR fino a 5.000 Smc/anno (“annuali”, “semestrali”, “quadrimestrali”), la fissazione di n. 3 intervalli di tempo per l’effettuazione dei tentativi di raccolta, coincidenti orientativamente con i seguenti periodi temporali di riferimento:
– PT1: aprile;
– PT2: ottobre;
– PT3: dicembre – gennaio;
In relazione a tali periodi di riferimento:
• per i tutti i PDR con consumo annuo fino a 5000 Smc/anno (“annuali”, “semestrali”, “quadrimestrali”): tre tentativi di raccolta della misura, il primo nel corso del periodo PT1, il secondo nel periodo PT2 e il terzo nel periodo PT3;
• per i PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno (“mensili”): un tentativo al mese, negli ultimi 5 giorni lavorativi di ciascun mese.
Alla luce di quanto sopra l’ulteriore tentativo di cui all’art. 14, comma 14.3 del TIVG come modificato dalla deliberazione 117/2015/R/gas, sarà effettuato per i soli PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno (“quadrimestrali”), in assenza di autoletture validate o altre letture rilevate.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 66 della RQDG di cui alla deliberazione 574/2013/R/gas, gli indennizzi di cui all’art. 59 della stessa RQDG relativi al tempo di raccolta della misura (art. 53 della RQDG) verranno riconosciuti in caso di mancato rispetto delle tempistiche di lettura di cui al piano sopraindicato.